Agevolazioni fiscali per i soggetti esteri che trasferiscono la residenza in Italia: l’opzione dell’imposta sostitutiva, flat tax

Bordighera e Côte d'Azur. Foto Mario Chiaiese.

L’acquisto di una residenza nella Riviera dei Fiori è un fenomeno con radici lontane e rappresenta un investimento immobiliare senza tempo. Nel corso dei secoli, infatti, sono stati tantissimi gli stranieri che si sono innamorati della Riviera dei Fiori, scegliendo le splendide cittadine di Bordighera e di Ospedaletti come le loro residenze. Tra i più noti possiamo citare l’impressionista Claude Monet e l’architetto parigino Charles Garnier. 

Una tendenza che negli ultimi anni si è consolidata, complice la vicinanza con l’Aeroporto Internazionale di Nizza, con l’acquisto di attici e ville, di cui noi dell’Agenzia Domus abbiamo una vastissima selezione, da parte di persone che scelgono la Riviera dei Fiori per il loro abitare, continuando tuttavia a lavorare in altri paesi quindi a produrre reddito all’estero

Foto dell’Aeroporto di Nizza.

A tal proposito, infatti Bordighera e Ospedaletti, con il loro fascino e la loro autenticità senza tempo, si rivelano tra le mete più ambite. Se la situazione sopra descritta è la tua forse non sai che sussiste per te la possibilità di godere di un’opportunità fiscale molto conveniente. A tal proposito, in questo articolo cercheremo di sintetizzare e rendere chiare le normative relative alle agevolazioni fiscali per i soggetti esteri. 

 

 

Opportunità fiscale per i soggetti esteri: le persone fisiche

Partiamo dalla fonte che regola le norme fiscali in vigore in Italia, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R 917/1986), che disciplina le imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società. A questo proposito, il nuovo art. 24-bis del TUIR, introdotto dall’art. 1, c. 152-159, Legge di Bilancio 2017 (L. 11.12.2016, n. 232), presenta un regime di tassazione agevolato per le persone fisiche che scelgono di trasferire la propria residenza in Italia.

Grazie a questa opzione potresti avere la possibilità di usufruire di un’agevolazione fiscale sotto forma di imposta sostitutiva, calcolata in modo forfettario, indipendentemente dall’ammontare dei redditi generati all’estero.

Villa Alessandra, Bordighera. Foto di William Monaco.

Il termine “forfettario” si riferisce ad una modalità semplificata di calcolo delle imposte che, invece di prendere in considerazione l’ammontare effettivo dei redditi generati per assoggettarli a tassazione, esclude dalla base imponibile i redditi prodotti all’estero (di qualsiasi natura essi siano), prevedendo per essi l’imposizione tramite un’imposta sostitutiva a titolo forfetario pari a € 100.000 (art. 24-bis, c. 2, TUIR), a prescindere dall’importo effettivo dei redditi esteri percepiti.

La condizione essenziale per esercitare tale opzione nella prima dichiarazione dei redditi da presentare dopo il tuo trasferimento è che la tua residenza fiscale sia stata effettivamente registrata all’estero, per almeno 9 dei 10 periodi precedenti l’inizio dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, dove con periodi indichiamo l’anno fiscale. 

Scegliendo l’opzione dell’imposta sostitutiva, valida per 15 anni, dovrai impegnarti a versare l’importo dovuto, una volta l’anno e in un’unica soluzione, in concomitanza con la data prevista per il versamento delle imposte sui redditi.

I destinatari e le fattispecie

Le suddette disposizioni, come anticipato in precedenza, ti potrebbero riguardare in quanto persona fisica che ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia e che genera redditi all’estero. Ma quali sono i redditi prodotti all’estero?

A questo proposito, entra in soccorso quanto esplicitato dall’art. 165, c. 2, TUIR, che identifica una serie di criteri; criteri che si differenziano da quelli indicati dall’art. 23, TUIR, concernenti invece, i redditi prodotti in Italia da non residenti.

Dovrai inoltre tenere conto del fatto che, l’imposta sostitutiva non si estende alle plusvalenze ottenute attraverso la cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, definibili come quei profitti che potresti guadagnare vendendo le quote o le azioni di un’azienda di cui detieni una partecipazione significativa (ex art. 67, c. 1, c), TUIR, realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione.

Tali plusvalenze rimangono così soggette, in linea generale (salvo eccezioni, quali ad es. quelle legate ad eventuali vendite relative a partecipazioni in Paesi a fiscalità privilegiata), al regime di imposizione delle plusvalenze oggi in vigore.

Termini e tempistiche

L’opzione dell’imposta sostitutiva va poi esercitata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui avrai trasferito la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo e sarà valida per 15 anni. Non solo, nell’opzione dovrai indicare la tua precedente giurisdizione fiscale di riferimento, alla quale l’Agenzia delle Entrate trasmetterà le informazioni relative al nuovo status.

Villa Dunnebacke, Bordighera. Foto di William Monaco.

Estensione dell’imposta sostitutiva ai familiari

Oltre a rappresentare un regime fiscale agevolato per te, l’opzione dell’imposta sostitutiva potrebbe rivelarsi vantaggiosa anche per il resto della tua famiglia, infatti, l’articolo 24-bis, comma 6, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), concede al beneficiario la possibilità di estendere l’opzione, durante l’intero periodo di validità, a uno o più familiari (coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle, come definiti dall’articolo 433 del codice civile). 


Affinché i tuoi familiari possano usufruire dell’imposta sostitutiva, devono essere soddisfatte le stesse condizioni richieste dall’articolo 24-bis, comma 1, del TUIR. In altre parole, i tuoi famigliari, dovranno aver trasferito la propria residenza fiscale in Italia e non dovranno essere stati residenti fiscalmente nello Stato per almeno nove periodi di imposta (anni fiscali) nei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

Fabia Devia e Gian Carlo Ghinamo.

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